Art. 12.
(Società di diritto speciale).

      1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano tipi di società tra professionisti ovvero di società nelle quali è richiesta la partecipazione di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano tipi di società che riservano a questi ultimi l'espletamento di specifiche prestazioni.
      2. Ai sensi dell'articolo 34, il Governo è delegato a modificare le disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

 

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